La mediazione
In sintesi, nelle
materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (mediazione
obbligatoria):
•
Chi vuole iniziare una causa civile deve
prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della
giustizia
•
E’ fissato un primo incontro di
programmazione con un mediatore e le parti
• All’esito dell’incontro preliminare di
programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo,
oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare
la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità
della mediazione)
•
Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito
della procedura
•
Il mediatore, in caso di mancato accordo,
formula una proposta di conciliazione
•
Il giudice può prendere provvedimenti nei
confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione
•
Il verbale di accordo, alle condizioni di
legge, costituisce titolo esecutivo
Il mediatore
•
Il mediatore è la persona fisica che, individualmente
o collegialmente, svolge la mediazione, rimanendo priva, in ogni caso, del
potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del
procedimento di mediazione. Quest’ultimo potrà
svolgersi, su istanza dell’interessato, presso appositi organismi, iscritti in un registro istituito
con decreto del Ministro della giustizia.
•
Gli avvocati iscritti all’albo sono di
diritto mediatori. Gli avvocati iscritti
ad organismi di mediazione devono essere formati in materia di mediazione e frequentare
corsi di aggiornamento teorico-pratici.
Tipi di mediazione
Dal punto di vista del
metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue due
tipi di mediazione:
•
facoltativa, cioè scelta dalle parti
•
obbligatoria (ex lege
o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le
parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione preventiva obbligatoria
La mediazione, rispetto
ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone
come condizione di procedibilità
per l’avvio del processo (tuttavia occorre
sottolineare che l’improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza). Si
tratta, usualmente, dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per
le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione
della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente
conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi
particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.
La mediazione torna
obbligatoria per 4 anni (cioè fino al 2017) in
materia di:
•
condominio
•
diritti reali
•
divisione
•
successioni ereditarie
•
patti di famiglia
•
locazione
•
comodato
•
affitto di aziende
•
risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità
•
contratti assicurativi, bancari e finanziari
In questi casi, la parte
che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza
di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio
assistito, sia della possibilità
di procedere alla mediazione e delle relative
agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. Il giudice, qualora
rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio,
informa la parte della facoltà
di chiedere la mediazione.
In ogni altra materia la
mediazione potrà
essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che
durante il processo.
La mediazione disposta
dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si
affianca senza sostituirla alla conciliazione giudiziale.
Durata della mediazione
Il procedimento di
mediazione ha una
durata massima stabilita
dalla legge di tre mesi,
trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Il tempo impiegato per
il procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica della
durata ragionevole del processo, ai sensi delle L. 89/2011.
Procedimento di mediazione
•
La mediazione si introduce con una semplice
domanda all’organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente
per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo
investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
•
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà
davanti all’organismo presso cui è stata
presentata la prima domanda.
•
Presentata la domanda presso l’organismo di
mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un
primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti
la possibilità
di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta
giorni dal deposito della domanda).
•
La domanda e la data dell’incontro sono
comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
•
Le parti devono partecipare alla procedura di
mediazione, già
dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
•
Per la mediazione obbligatoria, il
mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione
vale
come tentativo di mediazione esperito
ai fini della procedibilità
dell’azione giudiziale. In caso di mancato accordo, i costi della
mediazione sono
gratuiti.
•
Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile.
Quando la mediazione è
condizione di procedibilità
della domanda giudiziale, il giudice condanna
la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato
motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Conciliazione
•
Il mediatore cerca un
accordo
amichevole di definizione della controversia.
•
Se la conciliazione riesce, il mediatore
redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al
quale è allegato il testo dell’accordo.
•
Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore
può formulare
una proposta di
conciliazione. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
sulle spese processuali previste dall’articolo 13 del d.lgs. 28/2010.
•
In qualunque momento del procedimento, su
concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di
conciliazione.
Agevolazioni fiscali
Tutti gli atti relativi
al procedimento di mediazione sono
esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
Il verbale di accordo è
esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000
euro.
In caso di successo
della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un
massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità
complessivamente dovute all’organismo di
mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto
della metà.
Gratuità
della mediazione
La mediazione è gratuita
per i
soggetti che avrebbero
beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):
quando la mediazione è condizione di procedibilità
ex lege della domanda giudiziale (nei
casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010)
ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.
A tal fine, la parte
deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.
Nessuna spesa in caso di
mancato accordo.
Quando il primo incontro
di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato
accordo, non è dovuto alcun compenso per l’organismo di mediazione.
(fonte
sito istituzionale Ministero di Grazia e giustizia)